La presente versione delle Condizioni Generali di Vendita, aggiornata nel febbraio 2022, è applicabile a tutti i nuovi abbonamenti e ai rinnovi che cominciano dal 1° luglio 2022 in poi.
VirtualExpo gestisce più marketplace che permettono ai produttori e ai distributori presenti su detti marketplace di ricevere richieste commerciali da parte di potenziali acquirenti interessati ai prodotti presenti sui marketplace medesimi.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV “) regolano il rapporto tra VirtualExpo e i produttori secondo i termini di seguito indicati.
Indice
- Articolo 1. DEFINIZIONI
- Articolo 2. APPLICAZIONE DELLE CGV – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 3. MARKETPLACE E SERVIZI
- Articolo 4. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 5. CREAZIONE DI UN ACCOUNT VENDITORE
- Articolo 6. OBBLIGHI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- Articolo 7. OBBLIGHI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ DI VIRTUALEXPO
- Articolo 8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- Articolo 9. DATI PERSONALI
- Articolo 10. DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Articolo 1. DEFINIZIONI
ABBONAMENTO: sottoscrizione di uno o più dei seguenti servizi:
- (per un PRODUTTORE) servizi dell’OFFERTA STARTER, che offre visibilità sul MARKETPLACE ai PRODOTTI e ai CONTENUTI del PRODUTTORE nell’ambito di un’area geografica definita;
- (per un DISTRIBUTORE) servizi dell’OFFERTA STARTER, che offre visibilità sul MARKETPLACE ai PRODOTTI distribuiti dal DISTRIBUTORE nell’ambito di una zona di vendita definita;
- eventuali SERVIZI AGGIUNTIVI.
ACCOUNT VENDITORE: interfaccia messa a disposizione dei PRODUTTORI affinché possano consultare e gestire i loro CONTENUTI, la loro rete vendita, le loro fatture e i loro report.
CONTENUTO: qualsiasi contenuto (testo, fotografia, video, ecc.) pubblicato su un MARKETPLACE e relativo a un PRODUTTORE o ai suoi PRODOTTI, ivi comprese, ove applicabile, brochure e schede tecniche dei PRODOTTI nonché informazioni e tendenze relative al settore di attività o a un progetto del PRODUTTORE.
CONTRATTO: le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) così come qualsiasi altro documento, come ad esempio ordini, proposte commerciali ed eventuali condizioni particolari, espressamente accettato per iscritto sia da VirtualExpo che dal PRODUTTORE.
DISTRIBUTORE: qualsiasi professionista che distribuisca i PRODOTTI di uno o più PRODUTTORI in un determinato paese o una determinata area geografica.
DISTRIBUTORE ABBONATO: qualsiasi DISTRIBUTORE che abbia sottoscritto un ABBONAMENTO in conformità alle CGV DISTRIBUTORI.
MARKETPLACE: sito web pubblicato e gestito da VirtualExpo e la cui URL contiene uno dei seguenti nomi di dominio: directindustry, archiexpo, medicalexpo, nauticexpo, aeroexpo.online o agriexpo.online.
PAGAMENTO ONLINE: opzione che può essere attivata dal PRODUTTORE o dal DISTRIBUTORE e che permette al POTENZIALE ACQUIRENTE di pagare un preventivo direttamente online tramite una soluzione di pagamento sicura.
POTENZIALE ACQUIRENTE: qualsiasi persona, professionista o privato che acceda a un MARKETPLACE e navighi in esso.
PRODOTTO: qualsiasi prodotto (e, ove applicabile, qualsiasi servizio) proposto da un PRODUTTORE o da un DISTRIBUTORE e presente sul MARKETPLACE.
PRODUTTORE: qualsiasi professionista che produca e/o commercializzi PRODOTTI con il proprio marchio.
PRODUTTORE ABBONATO: qualsiasi PRODUTTORE che abbia sottoscritto un abbonamento in conformità alle presenti CGV.
PROSPECT: qualsiasi POTENZIALE ACQUIRENTE che abbia fornito i propri dati di contatto su un MARKETPLACE (cognome, nome, email, ecc.)
RICHIESTA: qualsiasi richiesta di preventivo, listino prezzi, documentazione o maggiori informazioni inviata via e-mail dal POTENZIALE ACQUIRENTE al PRODUTTORE o ai membri della rete vendita di quest’ultimo.
SERVIZI AGGIUNTIVI: qualsiasi servizio a pagamento che permetta di ottimizzare l’OFFERTA STAND.
VirtualExpo: omonima società per azioni semplificata, registrata presso il Registro delle imprese (RCS) di Marsiglia con il numero 432 439 701, con sede legale all’indirizzo 17 avenue André Roussin -13016 MARSIGLIA, e il cui rappresentante legale è la società VirtualExpo Group.
Articolo 2. APPLICAZIONE DELLE CGV – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’utilizzo delle funzionalità di un MARKETPLACE e, più in generale, dei suoi servizi, implica l’accettazione delle presenti CGV. L’accettazione delle presenti CGV da parte di un dipendente del PRODUTTORE o da un collaboratore debitamente autorizzato dal PRODUTTORE stesso (persona giuridica) è considerata valida ed effettuata in nome e per conto di detto PRODUTTORE. Le presenti CGV hanno per oggetto di definire le disposizioni contrattuali relative ai diritti e agli obblighi di VirtualExpo e deI PRODUTTORE in merito ai servizi forniti da VirtualExpo al PRODUTTORE.
Le CGV, così come qualsiasi altro documento espressamente accettato per iscritto sia da VirtualExpo sia dal PRODUTTORE, come ad esempio gli ordini, le proposte commerciali ed eventuali condizioni particolari, costituiscono il CONTRATTO tra VirtualExpo e il PRODUTTORE.
La versione francese delle presenti CGV è disponibile all’URL https://resources.virtual-expo.com/fr/salon/conditions-generales-de-vente-salon/fabricants-conditions-generales-de-vente/.
Articolo 3. MARKETPLACE E SERVIZI
L’obiettivo del/dei MARKETPLACE è quello di presentare i PRODOTTI e i CONTENUTI dei PRODUTTORI ai POTENZIALI ACQUIRENTI, di fornire informazioni a questi ultimi e di consentire loro di essere messi in contatto con uno o più PRODUTTORI.
Ognuno dei MARKETPLACE è dedicato a un settore e a tematiche specifiche ed esiste in diverse lingue.
VirtualExpo è autorizzato a indicizzare i PRODOTTI e i CONTENUTI del PRODUTTORE su uno o più MARTEKPLACE sulla base dei dati forniti dal PRODUTTORE stesso a VirtualExpo o accessibili al pubblico su Internet.
La scelta del o dei MARKETPLACE sui quali verranno indicizzati i PRODOTTI e i CONTENUTI è prerogativa di VirtualExpo e dipende dal settore di attività del PRODUTTORE (che dovrà corrispondere al settore cui è dedicato il MARKETPLACE), dalla nomenclatura o classificazione eventuale del PRODOTTO e dalla lingua nella quale i CONTENUTI sono tradotti.
VirtualExpo può, a sua discrezione, tradurre i CONTENUTI del PRODUTTORE in altre lingue al fine di promuovere detti CONTENUTI e i PRODOTTI ad essi relativi sulle pagine del MARKETPLACE.
3.1 Servizi inclusi nell’ABBONAMENTO – OFFERTA STAND:
Il PRODUTTORE che sottoscrive un ABBONAMENTO ha diritto a una pagina di presentazione sul MARKETPLACE menzionato nell’ordine.
Tale pagina di presentazione può includere, a titolo indicativo, tutti gli elementi seguenti o alcuni di essi:
- il logo del marchio;
- dei CONTENUTI relativi al PRODUTTORE;
- i PRODOTTI e i CONTENUTI ad essi associati;
- dei pulsanti che permettono ai POTENZIALI ACQUIRENTI di inviare una RICHIESTA;
- un’interfaccia di dialogo, che permette di comunicare con il POTENZIALE ACQUIRENTE per trattare le RICHIESTE e che più precisamente consente di:
– inviare, ricevere e consultare messaggi;
– inviare allegati (brochure, schede prodotti, listini prezzi, ecc.);
– inviare preventivi;
– attivare l’opzione di PAGAMENTO ONLINE.
Importante: I MARKETPLACE non applicano alcuna commissione sulle vendite. Qualora il PRODUTTORE attivi il PAGAMENTO ONLINE, solo i costi relativi all’elaborazione del pagamento, ossia le spese di gestione applicate da MANGOPAY, partner di VirtualExpo, sono a carico del PRODUTTORE. Queste spese vengono dedotte automaticamente e sono calcolate come segue:
Pagamento tramite carta di credito | Pagamento tramite bonifico bancario | |
Spese di gestione | 0,9% dell’importo fatturato + 0,10 € | 0,25% dell’importo fatturato |
- ecc.
VirtualExpo trasmette al PRODUTTORE ABBONATO le RICHIESTE che i POTENZIALI ACQUIRENTI gli hanno indirizzato e i dati di contatto dei POTENZIALI ACQUIRENTI che hanno visitato lo stand del PRODUTTORE ABBONATO.
Nota Bene: Quando un PRODUTTORE sottoscrive un ABBONAMENTO, è possibile che alcuni DISTRIBUTORI della sua rete vendita, che appaiono nel suo ACCOUNT VENDITORE, abbiano già sottoscritto loro stessi un ABBONAMENTO e che quindi ricevano già le RICHIESTE generate dallo stand del PRODUTTORE. VirtualExpo richiama l’attenzione del PRODUTTORE in questione sul fatto che, in tal caso, non potrà esigere che VirtualExpo ponga fine all’ABBONAMENTO di detti DISTRIBUTORI, salvo in caso di inadempienza grave e comprovata da parte di questi ultimi, ossia salvo qualora venga fornita la prova che detti DISTRIBUTORI hanno fatto un uso fraudolento del marchio di detto PRODUTTORE.
3.2 Servizi aggiuntivi:
Previa sottoscrizione dell’OFFERTA STAND, il PRODUTTORE ABBONATO può sottoscrivere anche dei SERVIZI AGGIUNTIVI, ossia:
- la promozione sul MARKETPLACE di PRODOTTI e/o di CONTENUTI ad essi associati;
- l’acquisto di spazi pubblicitari;
- la promozione nelle newsletter di PRODOTTI e/o di CONTENUTI ad essi associati;
- la promozione del logo del marchio, che apparirà in tal caso sopra il piè di pagina della home page del o dei MARKETPLACE;
- l’invio di campagne di email marketing (DEM) dedicate esclusivamente al PRODUTTORE;
- la verifica delle RICHIESTE di preventivo e di listino prezzi ricevute dal PRODUTTORE.
Nota bene: Gli spazi pubblicitari negli e-magazine (o nelle newsletter ad essi associate) e l’invio di e-mail mirate (DEM) possono essere acquistati anche da PRODUTTORI non abbonati.
3.3 Condizioni applicabili alle campagne di email marketing (DEM) e alle campagne pubblicitarie:
Il PRODUTTORE accetta e riconosce che questi servizi possono essere forniti da VirtualExpo solo a condizione che il PRODUTTORE risponda ai seguenti requisiti e rispetti le seguenti raccomandazioni.
- Invio degli elementi: tutti gli elementi del brief, compresi il testo e gli elementi grafici, devono essere inviati all’indirizzo assistantecommerciale@virtualexpo.com
- Convalida della maquette: VirtualExpo invia al PRODUTTORE la maquette realizzata dal suo team grafico per approvazione. Il prezzo del servizio comprende una prima revisione (testo e grafica) della bozza. Per quanto riguarda i banner marketplace, il PRODUTTORE ha 72 ore di tempo per richiedere eventuali modifiche prima che la maquette proposta venga messa automaticamente online.
- Report statistico: entro 10 giorni dall’invio di una campagna di email marketing (DEM), VirtualExpo invia al PRODUTTORE un report relativo a tale campagna in cui figurano le statistiche relative all’invio e all’apertura (open rate) nonché la percentuale di clic (click-through rate) e la ripartizione dei clic. La lista degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari che hanno cliccato sul messaggio (clic sui link contenuti nell’e-mail ad eccezione dei link tecnici) è inoltrata separatamente in formato csv. (Per link tecnici si intendono i link che reindirizzano il destinatario verso la versione web dell’email mirata nonché i link di disiscrizione.) Qualora disponibili, vengono comunicate anche le informazioni contenute nei seguenti campi: cognome del contatto, nome del contatto, ragione o denominazione sociale dell’azienda, lingua e paese. Il report statistico è conforme agli standard attuali di mercato e include il tasso di consegna (delivery rate), tasso di apertura (open rate), la percentuale di clic (click-through rate), nonché la lista delle persone che hanno mostrato interesse per la campagna. I risultati delle altre campagne pubblicitarie, ossia ad eccezione delle DEM, appaiono invece nell’ACCOUNT VENDITORE del PRODUTTORE. Questi dati statistici vengono forniti a scopo puramente informativo e salvo in caso di opposizione all’utilizzo delle tecniche di tracciamento adottate da VirtualExpo e/o di cattivo funzionamento delle medesime.
- Annullamento: qualsiasi richiesta di annullamento ricevuta meno di 10 giorni lavorativi prima della data prevista d’invio della DEM o di lancio online della campagna pubblicitaria comporterà una penale di un importo pari al 50% dell’importo totale del servizio.
3.3.1. Condizioni specifiche applicabili alle campagne di email marketing (DEM)
Elementi da fornire:
- una descrizione concisa del principale obiettivo della DEM (ad esempio, l’annuncio del lancio di un nuovo PRODOTTO);
- l’indirizzo di posta elettronica della persona che costituirà il principale referente, presso il PRODUTTORE, del team di produzione di VirtualExpo;
- il logo del PRODUTTORE (in formato .eps, .ai o .svg);
- l’immagine illustrativa della DEM, in alta definizione e in formato .gif o .jpeg (max 500 kb, max 600 px in larghezza);
- il carattere tipografico (font) da utilizzare nell’immagine illustrativa. Più precisamente, il PRODUTTORE fornirà:
– il nome del carattere tipografico (font) che desidera utilizzare;
– oppure, qualora desideri utilizzare un font diverso da quelli in libero accesso, i file necessari alla realizzazione della prestazione. Al fine di garantire una leggibilità ottimale, tuttavia, il PRODUTTORE è invitato a scegliere un carattere tipografico compatibile con i codici HTML.
- il testo descrittivo da utilizzare nel corpo dell’e-mail (max 50 parole)
- qualsiasi informazione inerente al/ai PRODOTTO/I da promuovere nella DEM (kit stampa, comunicati stampa, schede prodotto, articoli di giornale o riviste, ecc.)
- l’URL di reindirizzamento del POTENZIALE ACQUIRENTE (VirtulaExpo realizzerà e utilizzerà per default una landing page di tipo generale qualora il PRODUTTORE non abbia fornito tale URL. VirtualExpo potrà inserire anche dei parametri UTM o qualsiasi altro strumento di tracking, ma non javascript.)
- l’oggetto/il titolo della DEM: max 60 caratteri;
- il testo del preheader: max 50 caratteri;
- la baseline: max 15-20 caratteri.
Tutti i testi e/o i documenti forniti per la realizzazione della campagna dovranno essere in inglese o in francese. Qualora la campagna da realizzare comporti il trattamento di testi e/o documenti scritti in una lingua che non è né il francese né l’inglese, i tempi di realizzazione di detta campagna subiranno una proroga di una settimana. Inoltre, al costo di tale campagna andranno a sommarsi i costi relativi alla traduzione di detti testi verso la lingua di lavoro del team di produzione.
Data d’invio ed eventuali ritardi: la data esatta di lancio della DEM dovrà essere precisata. Qualora, al momento dell’invio da parte del PRODUTTORE degli elementi di cui sopra, questi non indichi tale data, VirtualExpo non garantirà il trattamento immediato dell’ordine (trattamento grafico, redazione testi, html, ecc.). In tal caso, VirtualExpo proporrà al PRODUTTORE una data di invio scelta in funzione delle disponibilità del team di VirtualExpo nonché delle sue disponibilità in materia di contatti target.
Il PRODUTTORE si impegna a fornire il materiale necessario alla realizzazione della DEM almeno 21 giorni lavorativi prima della data di invio. Ogni giorno di ritardo comporterà un ritardo almeno equivalente rispetto alla data di invio inizialmente prevista. In tale caso, inoltre, la data di invio della DEM potrà dipendere anche dalle disponibilità di VirtualExpo in termini di calendario editoriale e di contatti target. Analogamente, l’eventuale ritardo con cui il PRODUTTORE risponderà alle richieste di convalida o di revisione della maquette si ripercuoterà sulla data di invio della DEM, posticipandola.
È peraltro possibile modificare la data inizialmente prevista per l’invio della DEM. Tuttavia, la nuova data verrà fissata in funzione delle campagne promozionali già in corso, della mole di lavoro del team di produzione di VirtualExpo e della disponibilità di un target adatto alla DEM in questione.
VirtualExpo cerca di esercitare una pressione marketing ragionevole sui contatti della propria base dati al fine di garantire al PRODUTTORE una campagna DEM efficace. Più precisamente, VirtualExpo si impegna a non sollecitare lo stesso POTENZIALE ACQUIRENTE per lo stesso tipo di prodotto più di una volta al mese.
3.3.2. Condizioni specifiche applicabili alle campagne pubblicitarie
Elementi da fornire:
il PRODUTTORE può fornire il proprio supporto grafico e/o audiovisivo per qualsiasi tipo di pubblicità destinata ad essere diffusa direttamente su uno o più MARKETPLACE, su una newsletter o su un e-magazine di VirtualExpo. In tale caso, tuttavia, la realizzazione grafica e/o il video del PRODUTTORE dovranno essere approvati dal team grafico di VirtualExpo, che si riserva il diritto di chiedere che vengano apportate delle modifiche in conformità all’identità visiva di VirtualExpo.
Il team grafico di VirtualExpo può peraltro realizzare un supporto grafico e/o audiovisivo dietro ordine del PRODUTTORE.
In tale caso, il PRODUTTORE si impegna a fornire il materiale necessario alla realizzazione della campagna pubblicitaria rispettivamente 6 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione dei banner marketplace e 10 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie su un e-magazine o su un banner newsletter o della pubblicazione del video. Più precisamente, si impegna a fornire:
Testo e elementi grafici del brief:
- l’indirizzo di posta elettronica della persona che costituirà il principale referente, presso il PRODUTTORE, del team di produzione di VirtualExpo;
- il logo de marchio (.eps, .ai o .svg) e una o più immagini ad alta risoluzione in formato .gif o .jpeg (max 500 kb)
- il carattere tipografico (font) scelto dal PRODUTTORE, di cui questi specificherà il nome. Qualora il PRODUTTORE desideri usare un font specifico, diverso da quelli in libero accesso, sarà sua premura fornire i file necessari alla realizzazione della prestazione.
- la baseline: max 15-20 caratteri.
Elementi da fornire per le inserzioni pubblicitarie su e-magazine e per i banner newsletter:
- l’URL di reindirizzamento del POTENZIALE ACQUIRENTE, in assenza del quale il team di produzione di VirtualExpo utilizzerà l’home page del MARKETPLACE relativo alla newsletter o all’e-magazine sul quale il PRODUTTORE ha acquistato l’inserzione pubblicitaria;
- la scelta del numero in cui il PRODUTTORE desidera pubblicare la propria inserzione (VirtualExpo fissa in anticipo le date del calendario editoriale per l’intero anno civile).
Elementi da fornire per i banner marketplace:
- le date di inizio e fine campagna.
Il PRODUTTORE può modificare la data inizialmente prevista per la pubblicazione dell’inserzione pubblicitaria. Nondimeno, la nuova data di invio verrà fissata in funzione della disponibilità di spazi pubblicitari.
Articolo 4. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.1. Durata del contratto
Il CONTRATTO di ABBONAMENTO entra in vigore alla data di inizio dell’ABBONAMENTO, come da ordine, per un periodo di 12 mesi e viene tacitamente rinnovato ogni 12 mesi, salvo disdetta nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
Il PRODUTTORE può chiedere via e-mail la disdetta del CONTRATTO. Affinché l’ABBONAMENTO non venga rinnovato, tuttavia, il PRODUTTORE dovrà necessariamente rispettare un preavviso di almeno 30 giorni prima del termine dell’ABBONAMENTO in corso. In tale caso, la fine dell’ABBONAMENTO sarà effettiva al termine dei 12 mesi previsti dal CONTRATTO di ABBONAMENTO.
I SERVIZI AGGIUNTIVI inclusi nel CONTRATTO di ABBONAMENTO seguono lo stesso regime di tacito rinnovo.
4.2. Risoluzione del contratto
Entrambe le parti possono porre fine al CONTRATTO in caso di violazione o inadempimento dell’altra parte di uno qualsiasi degli obblighi, a condizione, tuttavia, che la parte che si considera lesa abbia notificato all’altra tale violazione o inadempienza e che ciò non abbia sortito alcun effetto. Per tutta la durata della controversia, VirtualExpo può sospendere i servizi, in particolare in caso di segnalazione di CONTENUTI chiaramente illeciti.
La risoluzione del CONTRATTO non pregiudica la possibilità da parte di VirtualExpo di reclamare al PRODUTTORE un rimborso dei danni subiti a seguito di dette violazioni o inadempienze.
In caso di violazione delle CGV da parte del PRODUTTORE, VirtualExpo potrà rifiutare a costui la sottoscrizione di un nuovo ABBONAMENTO.
La fine del CONTRATTO, sia anticipata che a termine e per qualsiasi motivo essa avvenga, porrà fine ai diritti concessi in queste CGV. L’accesso del PRODUTTORE al suo ACCOUNT VENDITORE, inoltre, verrà interrotto. Il PRODUTTORE è peraltro personalmente responsabile del recupero dei propri dati.
4.3. Prezzi e loro evoluzione
I prezzi applicabili a un primo ABBONAMENTO o alla sottoscrizione di SERVIZI AGGIUNTIVI non inclusi nell’ABBONAMENTO sono i prezzi in vigore alla data dell’ordine e subiranno un incremento annuo del 2%. VirtualExpo Group si impegna a notificare al PRODUTTORE qualsiasi aumento superiore a quanto sopra prima del periodo di rinnovo e a indicare le ragioni di tale aumento. I prezzi applicabili in occasione del rinnovo automatico saranno quelli in vigore alla data del rinnovo.
Tutti gli ordini possono essere pagati tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal secondo le condizioni di pagamento specificate nell’ordine. In caso di mancato pagamento, VirtualExpo cesserà di fornire i servizi relativi all’ABBONAMENTO o ai SERVIZI AGGIUNTIVI. In tale caso, inoltre, VirtualExpo si riserva il diritto di escludere il PRODUTTORE, i suoi CONTENUTI e i suoi PRODOTTI dal o dai MARKETPLACE e di avviare le procedure legali necessarie per recuperare l’importo totale della fattura corrispondente. Tale sospensione dei servizi, essendo imputabile al PRODUTTORE, non conduce a un’estensione dell’ABBONAMENTO.
4.4. Periodo di prova
Un PRODUTTORE può, in via eccezionale, beneficiare di un periodo di prova a durata determinata. Il CONTRATTO tra tale PRODUTTORE e VirtualExpo sarà soggetto alle stesse CGV dell’ABBONAMENTO, eccetto per quanto riguarda la durata e le condizioni di tacito rinnovo. La data di inizio e la durata del periodo di prova saranno peraltro specificati nell’ordine. Il periodo di prova dovrà in ogni caso essere pagato in anticipo tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal.
Articolo 5. CREAZIONE DI UN ACCOUNT VENDITORE
Per gestire il proprio ABBONAMENTO, il PRODUTTORE deve disporre di un ACCOUNT VENDITORE creato da VirtualExpo. Il PRODUTTORE si impegna a fornire a VirtualExpo dati corretti, veritieri ed aggiornati, e a comunicare a VirtualExpo ogni necessario aggiornamento dei dati che il PRODUTTORE stesso ha fornito al momento della sua registrazione. Una volta registratosi, il PRODUTTORE riceve una e-mail di notifica da parte di VirtualExpo a conferma dell’avvenuta creazione dell’ACCOUNT VENDITORE. Il PRODUTTORE dispone quindi di dati di login (ID e password), entrambi personali e confidenziali. Il PRODUTTORE si impegna a garantire la riservatezza del suo ID e della sua password e sarà considerato responsabile del loro uso fraudolento. Qualsiasi PRODUTTORE che venga a conoscenza di un uso fraudolento dei suoi dati di login ha l’obbligo di informare VirtualExpo dell’accaduto il più presto possibile.
Articolo 6. OBBLIGHI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
6.1. Liceità dei CONTENUTI et dei PRODOTTI
Il PRODUTTORE svolge la propria attività professionale sotto la propria responsabilità e garantisce di soddisfare tutte le condizioni di legge, applicabili al PRODUTTORE e ai suoi PRODOTTI, che gli consentono di svolgere la propria attività.
Il PRODUTTORE si assume la responsabilità di presentare sul/sui MARKETPLACE solo ed esclusivamente PRODOTTI e CONTENUTI che siano in conformità alla normativa vigente, e in particolare garantisce di avere tutti i diritti necessari su tali PRODOTTI e CONTENUTI e di non ledere i diritti di terzi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il PRODUTTORE si impegna a non pubblicare e a non far pubblicare contenuti illegali, ingannevoli, sleali o lesivi dei diritti di terzi, come il diritto all’immagine, alla vita privata o i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Altrimenti, in particolare in caso di segnalazione di contenuti chiaramente illegali, VirtualExpo si riserva il diritto di rimuovere dal/dai MARKETPLACE qualsiasi CONTENUTO o PRODOTTO o anche l’intero stand del PRODUTTORE.
Inoltre, la distinzione tra ciascun PRODOTTO deve essere significativa e corrispondere a differenze rilevanti in termini di tecnologia, applicazioni, forma o materiale. VirtualExpo si riserva il diritto di non presentare sul/sui MARKETPLACE qualsiasi PRODOTTO che non rispetti questa regola.
6.2. Relazioni con i POTENZIALI ACQUIRENTI
Il PRODUTTORE è l’unico responsabile per quanto riguarda gli obblighi che derivano dalla sua relazione con i POTENZIALI ACQUIRENTI con i quali è venuto in contatto tramite il/i MARKETPLACE.
Il PRODUTTORE si impegna a trattare tutte le RICHIESTE dei POTENZIALI ACQUIRENTI in tempi ragionevoli e con diligenza. Qualsiasi reclamo da parte di un POTENZIALE ACQUIRENTE nei confronti di un PRODUTTORE può condurre alla disattivazione temporanea dei pulsanti dello stand del PRODUTTORE, più precisamente dei pulsanti che consentono ai POTENZIALI ACQUIRENTI di inviare le loro RICHIESTE al PRODUTTORE.
Il PRODUTTORE si impegna a rispettare le disposizioni applicabili ai dati personali dei POTENZIALE ACQUIRENTE, ai sensi dell’articolo 9 delle CGV.
Il rapporto tra PRODUTTORE e POTENZIALE ACQUIRENTE, in particolare in caso di offerta o vendita di un PRODOTTO, sarà soggetto esclusivamente alle condizioni stabilite tra queste due parti, senza che la responsabilità di VirtualExpo possa essere chiamata in causa.
Il PRODUTTORE si impegna a tutelare VirtualExpo contro qualsiasi azione intrapresa da un POTENZIALE ACQUIRENTE o da terzi, in particolare in relazione a un CONTENUTO o un PRODOTTO o, più in generale, in relazione alla violazione delle CGV da parte de PRODUTTORE stesso. In caso di procedure che coinvolgano VirtualExpo, il PRODUTTORE si impegna a intervenire e a risarcire VirtualExpo per eventuali spese, condanne, compensazioni o pregiudizi derivanti da tale procedura.
Articolo 7. OBBLIGHI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ DI VIRTUALEXPO
7.1. Statuto di VirtualExpo
Si ricorda che la società VirtualExpo non produce i PRODOTTI e i CONTENUTI e non ne ha la proprietà e che il suo unico ruolo si limita, se del caso, all’impaginazione o alla traduzione di detti CONTENUTI.
VirtualExpo non partecipa alla relazione o all’eventuale contratto tra il PRODUTTORE e il POTENZIALE ACQUIRENTE, i quali adempiono i rispettivi obblighi, ciascuno sotto la propria responsabilità.
L’intero rapporto tra il PRODUTTORE e il POTENZIALE ACQUIRENTE, in particolare in merito ai PRODOTTI, ai contratti di vendita, al pagamento o a eventuali reclami, avviene al di fuori del MARKETPLACE.
Di conseguenza, VirtualExpo non sarà responsabile di qualsivoglia violazione da parte del POTENZIALE ACQUIRENTE dei suoi obblighi nei confronti del PRODUTTORE e viceversa. VirtualExpo non svolge alcun ruolo di intermediazione sui prezzi eventualmente fatturati dal PRODUTTORE, né alcun tipo di verifica dell’affidabilità creditizia o anche solo dell’effettiva esistenza dei POTENZIALI ACQUIRENTI.
Pertanto, il PRODUTTORE accetta di mettere le informazioni e le condizioni contrattuali inerenti alla sua prestazione a disposizione del PROSPECT e conclude il contratto con il PROSPECT sotto la propria responsabilità e quindi senza che alcuna responsabilità al riguardo possa essere imputata a VirtualExpo. Parimenti, il PRODUTTORE adempie, in modo autonomo e sotto la propria responsabilità, agli obblighi fiscali e sociali che derivano dalla prestazione di servizi e, più in generale, dalla sua attività.
Per quanto concerne l’indicizzazione di PRODOTTI e CONTENUTI in vista di comunicare i dati di contatto e le RICHIESTE del PROSPECT al PRODUTTORE, VirtualExpo agisce esclusivamente come prestatore di servizi di hosting, come previsto dalla legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 della Repubblica Francese per la fiducia nell’economia digitale, e come operatore di una piattaforma online ai sensi della legge n. 2016-1321 per una Repubblica Digitale del 7 ottobre 2016.
Tutte le informazioni relative ai PRODOTTI e alla rete vendita del PRODUTTORE (schede informative, caratteristiche, eventuali prezzi, ecc.) sono opera esclusiva del PRODUTTORE (disponibili al pubblico su Internet oppure fornite direttamente dal PRODUTTORE a VirtualExpo) e VirtualExpo non interviene nella loro redazione. VirtualExpo non ha dunque alcuna responsabilità in merito alle informazioni relative ai PRODOTTI, sia che tali informazioni siano già disponibili al pubblico o che siano state fornite dal PRODUTTORE stesso.
Le modalità d’indicizzazione dei PRODOTTI sul/sui MARKETPLACE dipendono da diversi fattori, come la copertura commerciale da parte del PRODUTTORE di una data zona geografica e il livello di similitudine tra la semantica della ricerca effettuata dal POTENZIALE ACQUIRENTE e la semantica della catena “definizione/modello/marchio” definita da VirtualExpo.
Per ogni ricerca sul MARKETPLACE VirtualExpo indicizza non più di 3 PRODOTTI per marchio. A parità di pertinenza, la priorità è accordata ai PRODOTTI dei PRODUTTORI ABBONATI e dei DISTRIBUTORI ABBONATI.
Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 93-122 del 29 gennaio 1993 (nota come Legge Sapin), se il CONTRATTO è stipulato tra VirtualExpo e un intermediario nominato da un PRODUTTORE ai sensi dell’articolo 20 di detta legge, l’intermediario si impegna a comunicare a VirtualExpo l’identità del PRODUTTORE per conto del quale agisce. VirtualExpo potrà chiedergli inoltre di presentare il mandato firmato dal PRODUTTORE. L’intermediario è l’unico responsabile del suo rapporto con il PRODUTTORE, compresa la definizione delle condizioni e dei prezzi applicabili, con esclusione di qualsiasi responsabilità di VirtualExpo nei confronti del PRODUTTORE.
7.2 Obblighi e limiti di responsabilità
VirtualExpo si impegna a fornire i servizi sopra descritti con la cura e la diligenza necessarie, in conformità alle pratiche della professione e allo stato dell’arte, in particolare per garantire l’accesso permanente al/ai MARKETPLACE, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione, necessari per il corretto funzionamento del/dei MARKETPLACE, la cui durata VirtualExpo cercherà di limitare al massimo. Inoltre, VirtualExpo non può essere ritenuto responsabile per eventuali interruzioni del servizio dovute a un malfunzionamento degli operatori di rete e, più in generale, di qualsiasi sistema il cui funzionamento non sia sotto il controllo di VirtualExpo, come le reti informatiche, telefoniche e Internet, né per interruzioni del servizio dovute a casi di forza maggiore o ad azioni di terzi.
Nonostante i suoi sforzi, VirtualExpo non può garantire una visualizzazione rigorosamente identica dei CONTENUTI su tutti i server di posta elettronica e i dispositivi utilizzati dai POTENZIALI ACQUIRENTI. Tuttavia, VirtualExpo si impegna a fare tutto il possibile per offrire una leggibilità ottimale sui server e i dispositivi più diffusi. L’interruzione del servizio non dà diritto al PRODUTTORE ad alcuna indennità di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo.
L’assunzione di responsabilità di VirtualExpo è esclusa per danni immateriali quali perdita di opportunità commerciali, di profitto, di contratti nonché per i danni all’immagine ed è, in ogni caso, strettamente limitata all’importo pagato dal PRODUTTORE per i servizi forniti.
Articolo 8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1. Diritti di VirtualExpo
I MARKETPLACE sono di proprietà di VirtualExpo e sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright e sulla proprietà intellettuale.
Tutti i diritti relativi ai MARKETPLACE (ad eccezione dei PRODOTTI e dei CONTENUTI appartenenti al PRODUTTORE) così come i diritti relativi al concetto generale di attività di VirtualExpo, al suo carattere originale e innovativo, e in particolare:
- i diritti di proprietà intellettuale su testi, creazioni letterarie e artistiche, creazioni grafiche (comprese le fotografie) e audiovisive;
- i diritti su supporti informatici, supporti HTLM e altre opere intellettuali;
- e, più in generale, i diritti su tutte le creazioni che possono essere protette da diritti di proprietà intellettuale, quali immagini, logo, formattazione, disegno grafico, struttura, ergonomia, codici colore, caratteri tipografici, font, elementi grafici di base, organizzazione grafica delle pagine, layout, sfondi, identità visiva del/dei MARKETPLACE, elementi sonori e marchi,
appartengono a VirtualExpo e non possono essere riprodotti, utilizzati o rappresentati senza espressa autorizzazione, sotto pena di azioni legali.
Allo stesso modo, VirtualExpo vieta espressamente:
- l’estrazione della totalità o di una parte del contenuto della sua banca dati, mediante trasferimento permanente o temporaneo su un altro supporto, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- il reimpiego mediante messa a disposizione del pubblico, in qualsiasi forma esso avvenga, della totalità o di una parte del contenuto della banca dati;
- la riproduzione, l’estrazione o il reimpiego, con qualsiasi mezzo, dei CONTENUTI presenti sul MARKETPLACE.
8.2. Diritti e obblighi del PRODUTTORE
Il PRODUTTORE dichiara di detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale sui dati e gli altri CONTENUTI presenti sui MARKETPLACE.
Accettando le presenti CGV, il PRODUTTORE dichiara espressamente che:
- i PRODOTTI e i CONTENUTI non violano in alcun modo i diritti di terzi:
– né per quanto riguarda i diritti relativi ai PRODOTTI stessi;
– né per per quanto riguarda i diritti relativi alle immagini, fotografie, loghi, disegni, ecc. che contribuiscono alla presentazione del PRODOTTO;
- i PRODOTTI e i CONTENUTI non violano in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, e in particolare non costituiscono una violazione, un atto di concorrenza sleale o parassitaria di un’opera preesistente;
- e si impegna, in caso di reclamo da parte di terzi a questo proposito:
– da un lato, ad informarne VirtualExpo senza indugio;
– e, d’altra parte, qualora VirtualExpo venga citata in giudizio direttamente da un terzo in merito a tale reclamo, a garantire VirtualExpo contro qualsiasi azione, procedura e condanna che potrebbe essere pronunciata a questo proposito, comprese le spese legali e gli onorari di avvocato ad essa relative.
Per l’indicizzazione sul MARKETPLACE e per tutta la durata del CONTRATTO, il PRODUTTORE concede a VirtualExpo, ove necessario e su base non esclusiva, i diritti necessari affinché VirtualExpo possa garantire la fornitura dei servizi, in particolare i diritti di rappresentazione, riproduzione e adattamento su PRODOTTI e CONTENUTI del PRODUTTORE qualora questi siano protetti da diritti di proprietà intellettuale.
Per finire, il PRODUTTORE autorizza espressamente VirtualExpo a menzionare l’esistenza della presente partnership nella sua comunicazione aziendale (in particolare sul sito web del PRODUTTORE, in occasione di eventi fieristici, ecc.).
Articolo 9. DATI PERSONALI
9.1. Dati personali del PRODUTTORE
I dati personali del PRODUTTORE comunicati a VirtualExpo sono trattati in conformità all’informativa sulla privacy di VirtualExpo, che può essere consultata sui MARKETPLACE.
9.2. Dati personali del PROSPECT
VirtualExpo e il PRODUTTORE sono rispettivamente titolari di trattamenti separati e successivi con riguardo ai dati personali dei PROSPECT. Per informazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati dei PROSPECT da parte di VirtualExpo è disciplinata dalla politica sulla privacy disponibile sui MARKETPLACE.
I dati dei PROSPECT sono comunicati al PRODUTTORE:
- al fine di rispondere alle RICHIESTE inviate dai PROSPECT al PRODUTTORE attraverso il/i MARKETPLACE;
- al fine, se del caso, di fornire informazioni ai PROSPECT.
Il PRODUTTORE riconosce e accetta di essere titolare del trattamento di tali dati personali e si impegna in tal senso:
- a rispettare la normativa applicabile a tali dati, in particolare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e la legge n. 78-17 della Repubblica francese sull’informatica, i dati personali e la privacy nonché qualsiasi altra legge nazionale applicabile al PRODUTTORE o al PROSPECT;
- a non fare un uso di tali dati diverso da quello di cui sopra, se non dopo aver informato i PROSPECT e, se necessario, dopo aver ottenuto il loro consenso.
9.3 Gestione dei PROSPECT in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
9.3.1. PROSPECT “Stand” e “Newsletter Emag”:
Questi PROSPECT hanno visitato lo stand di un PRODUTTORE oppure hanno fatto clic su una newsletter Emag ma non hanno espressamente autorizzato il PRODUTTORE né i suoi DISTRIBUTORI a contattarli usando i loro dati personali. In base agli articoli 13, 14, 21 e 22 del GDPR, il PRODUTTORE può contattare i PROSPECT “Stand” et “Newsletter Emag” solo dopo aver inviato loro un’email che:
- precisa la fonte attraverso la quale il PRODUTTORE ha ottenuto i dati di contatto del PROSPECT;
- indica l’argomento e la frequenza delle comunicazioni future;
- contiene un pulsante, un link o un indirizzo email che permette al PROSPECT di rifiutare qualsiasi comunicazione futura del PRODUTTORE.
9.3.2. PROSPECT “Vedi listino prezzi” e “Vedi dati di contatto”
Questi PROSPECT hanno fatto clic sul pulsante “Vedi listino prezzi” o sul pulsante “Vedi dati di contatto” e, così facendo, hanno autorizzato il PRODUTTORE e i suoi DISTRIBUTORI a contattarli usando i loro dati personali. Il PRODUTTORE può contattare i PROSPECT “Vedi listino prezzi” e “Vedi dati di contatto” a condizione che le sue comunicazioni siano in relazione alla ricerca iniziale dei PROSPECT.
Articolo 10. DISPOSIZIONI GENERALI
10.1. Validità delle CGV
Qualsiasi modifica della legislazione o dei regolamenti in vigore o qualsiasi decisione di un tribunale competente che invalidi una o più clausole delle presenti CGV (non essenziali) non pregiudica la validità complessiva delle CGV stesse.
10.2. Modifica delle CGV
Le CGV possono essere modificate e aggiornate in qualsiasi momento da VirtualExpo, in particolare per essere adattate a eventuali modifiche legislative o regolamentari. In caso di rifiuto delle nuove CGV, ognuna delle parti può chiedere la risoluzione del CONTRATTO.
10.3. Rinuncia
La mancata richiesta di una delle parti, in qualsiasi momento, di una rigorosa esecuzione da parte dell’altra parte di una clausola o condizione qualsiasi delle CGV non è considerata una rinuncia definitiva a tale clausola o condizione.
10.4. Indipendenza delle parti
VirtualExpo e il PRODUTTORE svolgono le loro rispettive attività come professionisti indipendenti e non hanno alcuna autorità per agire in nome e per conto dell’altra parte.
Articolo 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti CGV, il CONTRATTO e, in generale, i rapporti tra il PRODUTTORE e VirtualExpo sono regolati dal diritto francese.
In caso di una qualsiasi controversia relativa al CONTRATTO, comprese le controversie sulla sua validità, prima di avviare qualsiasi azione legale le parti si impegnano a privilegiare la negoziazione in buona fede, volta a raggiungere un accordo amichevole.
Qualora un accordo amichevole non venga raggiunto entro un mese da quando una delle parti ha ricevuto per iscritto la rivendicazione dell’altra, ciascuna di esse riacquista la piena libertà di azione e il diritto di adire un giudice. In caso di controversia, saranno competenti solo i tribunali francesi della città in cui VirtualExpo ha la sua sede legale.
Si ricorda espressamente che le richieste di composizione amichevole non sospendono i termini per l’avvio di un procedimento giudiziario.